Gesa CAI

Gesa CAI Milano

Gesa CAI

Sottosezione CAI Milano – Quartiere Gallaratese

Il nostro Statuto

APPROVATO DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 15 MARZO 1988

MODIFICA DEL ARTICOLO 12 APPROVATA DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 29 MAGGIO 2012

ARTICOLO PRIMO

È costituito in Milano il G.E.S.A. – GALLARATESE

GRUPPO ESCURSIONISTICO SENTIERI ALPINI – GALLARATESE MILANO con sede in via Kant 6 Milano, ospitato nei locali messi a disposizione da “IL CONVEGNO” circolo culturale-ricreativo presso la parrocchia di “REGINA PACIS”.

ARTICOLO SECONDO

Il G.E.S.A. – GALLARATESE fa parte della sezione di Milano del CAI, nel cui ambito svolge la propria attività come SOTTOSEZIONE. Assume pertanto la denominazione “GESA – CAI GALLARATESE”. I soci possono essere, vitalizi, ordinari, familiari, giovani ed aggregati.

Tutti i Soci GESA – CAI GALLARATESE devono essere iscritti al CAI – MILANO.

ARTICOLO TERZO

Scopo della sottosezione GESA – CAI GALLARATESE è di promuovere, nell’ambito del quartiere GALLARATESE stesso, l’escursionismo, l’alpinismo, lo sci nelle sue molteplici attività, la conoscenza e lo studio della montagna con particolare attenzione al proselitismo nei confronti dei giovani.

ARTICOLO QUARTO

Sono organi della SOTTOSEZIONE:

  1. L’assemblea generale dei Soci
  2. Il Consiglio Direttivo
  3. Il Reggente

ARTICOLO QUINTO

L’Assemblea generale dei Soci, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote dell’associazione GESA – CAI, viene convocata una volta all’anno nel periodo compreso tra febbraio ed aprile. I Soci compresi nell’età tra i 14 e i 18 anni, hanno diritto di essere consultati su tutti gli argomenti di cui viene chiesta la votazione all’Assemblea. Nominalmente sarà inviato per iscritto apposito avviso di convocazione a tutti i Soci e comunque tale avviso sarà esposto in sede a cura del Consiglio Direttivo con Ordine del Giorno ed, in caso di elezioni, con la lista dei candidati.

ARTICOLO SESTO

I compiti dell’Assemblea dei Soci sono:

  1. Elezione del Presidente dell’Assemblea al di fuori del Consiglio Direttivo e di altre cariche sociali.
  2. Nomina del Comitato Elettorale composto da tre Soci e da tre Soci scrutatori non candidati nelle liste elettorali. Il Presidente del Comitato Elettorale verrà nominato tra i tre componenti del Comitato Elettorale stesso.
  3. Deliberazioni relative alla relazione sull’attività sociale ed il bilancio preventivo e consuntivo presentati dal Consiglio Direttivo.
  4. Elezione del Reggente e del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% dei Soci ed in seconda convocazione, con qualsiasi numero di soci presenti.

ARTICOLO SETTIMO

Nella stesura del bilancio preventivo dell’attività, il Consiglio Direttivo terrà conto delle indicazioni scaturite da eventuali suggerimenti di Soci, compatibilmente con le possibilità organizzative e finanziare della Sottosezione.

ARTICOLO OTTAVO

L’elezione del Presidente dell’Assemblea, la nomina del Comitato Elettorale, la nomina degli scrutatori e l’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo nonché tutti gli argomenti dell’ordine del giorno si svolgerà con votazione per alzata di mano e con maggioranza semplice, 50% più uno dei Soci presenti, aventi diritto al voto. Il bilancio consuntivo, firmato dal Segretario e dal Reggente, sarà a disposizione per eventuali consultazioni da parte dei Soci nel corso dell’Assemblea.

ARTICOLO NONO

L’elezione alle cariche sociali avviene per votazione su scheda convalidata dal Presidente del Comitato Elettorale e dal Reggente e consegnata a tutti i Soci presenti aventi diritto di voto.

Dopo il voto la scheda sarà ritirata dagli scrutatori.

Il Comitato Elettorale valuta la regolarità delle candidature, mentre la validità delle schede elettorali è verificata dagli scrutatori.

I documenti elettorali resteranno a disposizione dei Soci per eventuali controlli per una durata di sessanta giorni dalla data delle elezioni. È ammessa la votazione per delega; ogni avente diritto al voto non potrà avere più di due deleghe.

ARTICOLO DECIMO

L’Assemblea straordinaria deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta motivata almeno il 30% dei Soci aventi diritto al voto oppure su proposta del Reggente e del Consiglio Direttivo all’unanimità. Le modifiche statutarie devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

L’Assemblea straordinaria sarà valida in prima convocazione con i due terzi dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che potrà essere tenuta ad un’ora di distanza dalla prima, l’Assemblea è validamente costituita se è presente almeno il 50% dei Soci aventi diritto al voto.

È ammessa la votazione per delega; ogni avente diritto al voto non potrà avere più di due deleghe.

ARTICOLO UNDICESIMO

Il Reggente ed il Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea dei Soci. I Soci che intendano presentare per la prima volta la loro candidatura alle cariche Sociali, dovranno far pervenire al Consiglio Direttivo, almeno 30 giorni prima delle elezioni, richiesta scritta d’inserimento nelle liste elettorali. La loro elezione è subordinata alla approvazione da parte del Consiglio Direttivo della Sezione di Milano del CAI.

ARTICOLO DODICESIMO

Il consiglio direttivo è composto da cinque a dieci membri eletti per la durata di  tre anni e sono rieleggibili.

Il numero dei consiglieri viene calcolato come il 10% del numero dei soci, il minimo è 5 e il massimo 10. Se il numero dei soci finisce con 0, 1, 2, 3, 4 il numero dei consiglieri viene arrotondato per difetto, nel caso finisca con 5, 6, 7, 8, 9 l’arrotondamento sarà in eccesso.

ARTICOLO TREDICESIMO

Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo della Sottosezione e provvede allo svolgimento del programma stabilito nella relazione e nel bilancio preventivo, nonché ai servizi di segreteria ed amministrazione. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Di ogni riunione dovrà essere redatto verbale.

ARTICOLO QUATTORDICESIMO

Il Reggente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Egli rappresenta la Sottosezione in ogni circostanza, presiede il Consiglio Direttivo con diritto di voto e può delegare incarichi ai Consiglieri. Dirige e coordina l’attività della Sottosezione del cui regolare svolgimento è responsabile.

ARTICOLO QUINDICESIMO

I Consiglieri saranno delegati a svolgere o a sovraintendere un particolare settore dell’attività sociale in accordo con il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO SEDICESIMO

L’incarico di Segreteria comporta l’assolvimento delle pratiche amministrative della Sottosezione ed in particolare l’aggiornamento dell’elenco dei Soci, pratiche relative al rinnovo del tesseramento, nuove iscrizioni, tenuta dei libri cassa e contabilità. La segreteria provvederà inoltre a raccogliere gli elementi per la stesura dei bilanci preventivo e consuntivo.

ARTICOLO DICIASSETTESIMO

Il Vicereggente, eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, sostituisce il Reggente a tutti gli effetti, in caso di assenza, sino al completamento del mandato. La sua elezione è subordinata alla approvazione da parte del Consiglio Direttivo della Sezione di Milano del CAI.

ARTICOLO DICIOTTESIMO

Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi almeno trimestralmente.

Il Consigliere che fosse assente per quattro riunioni consecutive verrà considerato dimissionario.

ARTICOLO DICIANNOVESIMO

In caso di dimissioni o grave impedimento a svolgere la propria attività da parte di uno o più Consiglieri, a questi subentreranno i primi non eletti nelle elezioni per la carica di Consigliere. In caso di mancanza di nominativi seguenti “ non eletti ”, verranno proposti all’Assemblea ordinaria altri nominativi da inserire nel Consiglio. Nel caso che i Consiglieri dimissionari fossero contemporaneamente più di cinque, dovranno essere indette nuove elezioni per il rinnovo di tutte le cariche sociali.

ARTICOLO VENTESIMO

Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento allo statuto del CAI – MILANO.

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